Art. 13 — Osservatori e istituti
Gli osservatori e gli istituti sono le unita' organizzative, responsabili dell'attivita' di ricerca astronomica e astrofisica dell'ente. Gli osservatori, gli istituti, le relative competenze e dislocazioni sul territorio sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Gli osservatori e gli istituti realizzano in autonomia scientifica i programmi e progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera b). Essi hanno autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza dell'ente. Gli osservatori e gli istituti:
- a)propongono al dipartimento cui afferiscono il piano triennale sulle attivita' di competenza ed i relativi aggiornamenti annuali;
- b)gestiscono i programmi e progetti di ricerca loro affidati. I direttori degli osservatori e degli istituti sono responsabili dell'attivita' degli stessi; sono nominati dal consiglio di amministrazione sulla base delle competenze scientifiche e manageriali possedute, a seguito di procedure selettive definite dai regolamenti dell'ente. I direttori degli osservatori e degli istituti, il cui incarico e' a tempo pieno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
Testo vigente dal 19 giugno 2003
