Art. 1 — Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2010". I giudici onorari e i vice procuratori onorari ((il cui mandato e' scaduto il 31 dicembre 2010)) e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace ((il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011)) e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni ((a far data dal 1° gennaio 2011)), fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, ((non oltre il 31 dicembre 2011)). Il secondo comma dell'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilita' di conferma.
Testo vigente dal 27 febbraio 2011
