Art. 8 — Tessera per il portatore di impianto e informazioni che devono essere fornite ai pazienti portatori di impianto
Il fabbricante fornisce insieme al dispositivo impiantabile la tessera per il portatore di impianto e le informazioni previste dall'articolo 18 del regolamento, che devono essere redatte in lingua italiana e in lingua inglese. Le istituzioni sanitarie sono tenute a rendere le informazioni disponibili al paziente cui e' stato impiantato il dispositivo con il mezzo ritenuto piu' idoneo a consentire un rapido e completo accesso alle informazioni stesse, tenuto conto delle richieste eventualmente formulate dal paziente medesimo.
Testo vigente dal 13 settembre 2022
