L'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti e' effettuata solo dopo una valutazione costi-benefici, sulla base di criteri individuati dall'ARERA in conformita' dei principi di cui all'allegato II al presente decreto, che individui i benefici netti per i clienti derivanti dall'uso dei contatori intelligenti e dalla sottoscrizione di offerte basate sui contatori intelligenti. Qualora la valutazione costi-benefici abbia esito negativo, la stessa e' riesaminata in caso di mutamenti significativi delle condizioni di base o degli sviluppi tecnologici e di mercato. L'ARERA fissa i requisiti funzionali e tecnici minimi dei sistemi di misurazione intelligenti, assicurandone la piena interoperabilita', in particolare con i sistemi di gestione dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti, nonche' la capacita' di fornire informazioni per i sistemi di gestione energetica dei clienti finali. Tali requisiti si conformano alle pertinenti norme tecniche europee, anche in tema di interoperabilita', e alle migliori prassi e, comunque, rispettano le seguenti condizioni:

  • a)il consumo effettivo di gas naturale deve essere accuratamente misurato e devono essere fornite ai clienti informazioni sul tempo effettivo inclusi dati sui consumi storici convalidati, resi accessibili e visualizzabili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, su richiesta e senza costi aggiuntivi, nonche' i piu' recenti dati disponibili sui consumi non convalidati, anch'essi resi accessibili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, senza costi aggiuntivi e attraverso un'interfaccia standardizzata o mediante l'accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza energetica automatizzata e di altri servizi;
  • b)la sicurezza dei sistemi di misurazione intelligenti e della comunicazione dei dati e' conforme alla pertinente normativa europea, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili per garantire il piu' alto livello di cyber-sicurezza, d'intesa con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti di competenza, e dei costi, alla luce del principio di proporzionalita';
  • c)la riservatezza dei clienti finali e la protezione dei loro dati devono risultare conformi alla normativa nazionale ed europea sulla protezione e il trattamento dei dati personali;
  • d)se il cliente finale lo richiede, i dati sul consumo del gas naturale sono messi a disposizione, in conformita' agli atti di esecuzione emessi dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 23 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, attraverso un'interfaccia di comunicazione standardizzata ovvero mediante l'accesso a distanza, oppure sono comunicati a un soggetto terzo che rappresenta il cliente. I dati sono messi a disposizione in un formato facilmente comprensibile, cosi' da consentire il raffronto tra offerte comparabili. Il cliente finale ha diritto alla portabilita' dei suoi dati personali, estraendoli dal contatore e trasmettendoli a terzi senza costi aggiuntivi;
  • e)l'operatore, prima ovvero, al piu' tardi, al momento dell'installazione del contatore intelligente, fornisce al cliente una consulenza e informazioni adeguate, con particolare riferimento al pieno potenziale del dispositivo in termini di gestione della lettura e di monitoraggio del consumo di energia nonche' alla raccolta e al trattamento dei suoi dati personali a norma della pertinente normativa in materia di protezione dei dati;
  • f)i sistemi di misurazione intelligenti consentono la rilevazione dei consumi e la fatturazione dei clienti finali con una risoluzione temporale almeno pari al piu' breve periodo di regolazione previsto nel mercato nazionale;
  • g)l'accesso ai dati di misurazione e di consumo dei clienti finali da parte dei soggetti ammessi e per le finalita' consentite dalla legge e dai provvedimenti dell'ARERA avviene in maniera non discriminatoria. L'ARERA stabilisce altresi' le modalita' di contribuzione dei clienti finali ai costi connessi all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti conformi ai requisiti indicati al comma 2, in modo trasparente e non discriminatorio, nonche' tenendo conto dei benefici a lungo termine per l'intera filiera. La medesima Autorita' verifica con cadenza regolare gli eventuali benefici conseguiti dai clienti finali a seguito dell'introduzione dei descritti sistemi di misurazione intelligenti. Nel caso di installazione di misuratori intelligenti, i clienti ricevono informazioni chiare e comprensibili in merito ai benefici dei contatori intelligenti, anche attraverso gli sportelli unici di cui all'articolo 22, comma 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Tali informazioni:
  • a)includono consigli su come utilizzare i sistemi di misurazione intelligenti per migliorare la propria efficienza energetica;
  • b)rispondono alle esigenze specifiche dei clienti in condizioni di poverta' energetica o dei clienti vulnerabili. Le disposizioni, le norme tecniche e i requisiti di cui al comma 2 si applicano unicamente agli impianti futuri e a quelli che sostituiscono gli impianti esistenti. I sistemi di misurazione intelligenti gia' installati o i cui lavori siano stati avviati prima del 4 agosto 2024 restano in funzione per l'intera durata del loro ciclo di vita. Ferma restando l'analisi costi benefici di cui al comma 1, i sistemi che non soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e all'allegato II al presente decreto, restano operativi entro e non oltre la data del 5 agosto 2036. L'avvio dei lavori coincide con la data di inizio dei lavori di costruzione richiesti dall'investimento ovvero, se antecedente, con la data del primo fermo impegno a ordinare le attrezzature necessarie ovvero ancora con la data in cui sia stato assunto qualsiasi altro impegno tale da rendere irreversibile l'investimento. In caso di acquisizione, l'avvio dei lavori coincide con la data di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquistato. L'acquisto di un terreno e le attivita' preparatorie, quali la richiesta di permessi o autorizzazioni e la realizzazione di studi di fattibilita' non integrano l'avvio dei lavori. Nel caso in cui l'analisi costi-benefici di cui al comma 1 abbia avuto esito negativo, i clienti finali hanno comunque diritto a richiedere l'installazione o l'adattamento, a proprie spese, di contatori intelligenti, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci, anche sul piano dei costi. Il contatore intelligente richiesto dal cliente finale e' dotato, ove tecnicamente possibile, degli stessi requisiti di cui al comma 2 e assicura l'interoperabilita' ed e' in grado di realizzare la connettivita' delle infrastrutture di misurazione con i sistemi di gestione dell'energia. Il cliente finale che abbia richiesto l'installazione o l'adattamento di un contatore intelligente ha diritto a ricevere un'offerta che espliciti, in forma chiara, le funzioni, anche in chiave di interoperabilita', e i realistici vantaggi del contatore, nonche' i costi a suo carico. Il contatore intelligente deve essere installato o adattato entro un termine ragionevole dalla richiesta, comunque non superiore a quattro mesi. I clienti che ancora non dispongano di contatori intelligenti hanno diritto ad avere contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione i propri consumi effettivi e facilmente leggibili.

Testo vigente dal 31 luglio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-07-03;136~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari