L'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Disciplina dell'attivita' di vendita). - 1. L' ARERA vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, puo' stabilire un codice di condotta commerciale in cui sono determinate le informazioni minime che i soggetti che svolgono attivita' di vendita devono fornire ai clienti. 2. I soggetti che svolgono attivita' di vendita ai clienti protetti di cui all'articolo 22, comma 2, a decorrere dal 1° ottobre 2011 forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguato alla garanzia delle forniture di gas naturale ai clienti protetti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas naturale, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi. 3. I soggetti che svolgono l'attivita' di vendita a clienti diversi da quelli individuati al comma 2 devono fornire contestualmente agli stessi clienti la disponibilita' del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi. 4. Per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc la misurazione del gas e' effettuata su base oraria a decorrere dal 1° luglio 2002. L'ARERA, con proprie deliberazioni, puo' prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e puo' estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti. 5. I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono disporre di capacita' di trasporto in uscita dalla rete di trasporto adeguata alle forniture ai propri clienti e risorse adeguate a garantirne il servizio di modulazione e il bilanciamento.».

Testo vigente dal 31 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-07-03;136~art15 · fonte del testo

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