Art. 14 — Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
All'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Nel caso in cui un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile del bilanciamento di quest'ultimo, le regole da esso adottate a tal fine, nonche' le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 e sono oggetto di pubblicazione.».
Testo vigente dal 31 luglio 2026
