Art. 27 — Norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema gas
Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e impianti di trasporto, di distribuzione, di linee dirette, di stoccaggio di gas, e degli impianti di GNL, per la connessione al sistema del gas, nonche' le norme tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e del contenuto di altre sostanze del gas da vettoriare, al fine di garantire la possibilita' di interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi, in modo obiettivo e non discriminatorio, anche nei confronti degli scambi transfrontalieri con altri Paesi dell'Unione europea. ((Il decreto di cui al primo periodo e' aggiornato in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 10 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 sui criteri tecnici di sicurezza e le relative norme tecniche aggiornate necessarie.)) Le norme tecniche di cui al comma 1 sono notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e pubblicate nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia. 1-bis. ((I gestori dei sistemi di trasporto, dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti dell'idrogeno sono tenuti a pubblicare le norme tecniche in conformita' del presente articolo, in particolare riguardo alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualita', odorizzazione e pressione del gas. I gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione sono altresi' tenuti a pubblicare gli oneri per la connessione del gas da fonti rinnovabili sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.))
Testo vigente dal 15 agosto 2026
