Art. 17 — Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
All'articolo 20, comma 5-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio del gas naturale o di GNL, o il proprietario del sistema di trasporto e' parte di un'impresa verticalmente integrata, esso non divulga, in particolare, alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell'impresa verticalmente integrata diverse dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai gestori delle reti dell'idrogeno, salvo che cio' risulti necessario per effettuare un'operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, lo Stato membro assicura che il proprietario del sistema di trasporto, compreso, nel caso del gestore di un sistema combinato, il gestore del sistema di distribuzione, e le restanti parti dell'impresa che non siano gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione ne' gestori delle reti dell'idrogeno non utilizzino servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.».
Testo vigente dal 31 luglio 2026
