Art. 18 — Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)i commi 1 e 3 sono abrogati;
- b)al comma 4, la lettera a) e' abrogata;
- c)al comma 6, dopo le parole: «di cui dispongono» sono aggiunte le seguenti: «gli strumenti di confronto, le misure di sostegno disponibili, ivi comprese quelle destinate ai clienti vulnerabili e in poverta' energetica»;
- d)il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'ARERA, sono individuati i criteri e le modalita' per la fornitura, da parte di esercenti selezionati dalla societa' Acquirente unico S.p.A. all'esito di procedure a evidenza pubblica, di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per i clienti di cui al comma 2, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale.»;
- e)dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: «7-bis. I clienti finali trasferiti a un fornitore di ultima istanza conservano tutti i diritti riconosciuti in qualita' di clienti finali. I fornitori comunicano ai clienti, a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i termini e le condizioni del servizio di ultima istanza e garantiscono loro la continuita' del servizio medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore e per almeno sei mesi. 7-ter. L'ARERA assicura, nell'ambito della disciplina della gestione della morosita' dei clienti finali, la tutela dei clienti vulnerabili e in condizioni di poverta' energetica dal rischio di interruzione della fornitura.».
Testo vigente dal 31 luglio 2026
