Art. 22 — Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo la parola: «salvaguardia» sono aggiunte le seguenti: «, in particolare quelle previste nel piano nazionale di emergenza e dichiarare, se del caso, uno dei livelli di crisi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017».
Testo vigente dal 31 luglio 2026
