Art. 20 — Motivi di rigetto
La Corte d'appello non e' tenuta a dare esecuzione a una richiesta di notifica o di recupero se la richiesta non contiene le informazioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, e' incompleta o non corrisponde manifestamente alla relativa decisione. La Corte d'appello puo' rifiutare di dare esecuzione a una richiesta di recupero nei seguenti casi:
- a)le spese e le risorse necessarie per il recupero della sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito di accertamento effettuato dall'autorita' adita, risultano sproporzionate rispetto all'importo da recuperare;
- b)la sanzione pecuniaria e' inferiore a 350 euro o all'equivalente di tale importo;
- c)in presenza del mancato rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dei trasgressori e dei principi giuridici fondamentali loro applicabili, previsti dalla Costituzione.
Testo vigente dal 21 luglio 2016
