La corte di appello puo' rifiutare il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari in uno dei seguenti casi:

  • a)se non sussiste una o piu' delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1;
  • b)se il certificato trasmesso dall'autorita' competente dello Stato di emissione e' incompleto o manifestamente non corrisponde alla decisione sulle misure cautelari e non e' stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 2;
  • c)se risulta che il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari viola il divieto di sottoporre una persona, gia' definitivamente giudicata, ad un nuovo processo per i medesimi fatti;
  • d)per i reati non elencati nell'articolo 11, se i fatti oggetto della decisione non sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana. L'esecuzione non puo' essere rifiutata, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di moneta, se la legislazione italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di moneta, della legislazione dello Stato di emissione;
  • e)se per i fatti per i quali la trasmissione dall'estero e' stata chiesta si sia gia' verificata la prescrizione del reato;
  • f)se sussiste una causa di immunita' riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione;
  • g)se la misura e' stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'eta', secondo la legge italiana. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e la sorveglianza, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, l'autorita' competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.

Testo vigente dal 11 marzo 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;36~art13 · fonte del testo

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