La Corte di appello puo' rifiutare il riconoscimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie in uno dei seguenti casi:

  • a)se mancano una o piu' delle condizioni di cui agli articoli 9, comma 1, e 10;
  • b)se il certificato allegato al presente decreto e' incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e non e' stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
  • c)se risulta che la persona condannata e' stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti in Italia o in altro Stato, diverso da quello della decisione, e, in tale ultimo caso, la decisione sia stata eseguita;
  • d)se, per i reati non elencati nell'articolo 10, i fatti oggetto della decisione non sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana;
  • e)se, per i fatti per i quali e' stato chiesto il riconoscimento, si e' gia' verificata la prescrizione della pena, sempre che per tali fatti sussista anche la giurisdizione italiana;
  • f)se sussiste una causa di immunita' riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione;
  • g)se la sanzione e' stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'eta', secondo la legge italiana;
  • h)se la decisione si riferisce ad atti compiuti, anche in parte, nel territorio italiano o in luogo trattato come tale, ovvero compiuti al di fuori dello Stato della decisione, e l'ordinamento italiano non consente di procedere per gli stessi fatti ove commessi fuori dal suo territorio;
  • i)se, in base al certificato allegato al presente decreto, la persona interessata:
  • 1)in caso di procedura scritta, non e' stata informata, secondo la legge dello Stato della decisione, personalmente o tramite un suo difensore, del diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso; ovvero,
  • 2)non e' comparsa personalmente al processo terminato con la sentenza, a meno che il certificato attesti: 2.1) che, a tempo debito, e' stata citata personalmente e, come tale, informata della data e del luogo fissati per il processo o che ne e' stata di fatto informata ufficialmente con altri mezzi, in modo da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonche' che e' stata informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero 2.2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito mandato ad un difensore, anche se originariamente nominato d'ufficio, da cui era stata assistita in giudizio; ovvero 2.3) che, informata del procedimento e della possibilita' di comparire personalmente al processo, ha espressamente rinunciato al diritto a comparire e comunicato di non opporsi al procedimento; ovvero 2.4) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito; 2.5) se la sanzione pecuniaria applicata e' inferiore a settanta euro o all'equivalente di tale importo. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), e) ed i), la Corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di emissione e richiede, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, ogni informazione utile alla decisione.

Testo vigente dal 12 marzo 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;37~art12 · fonte del testo

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