Art. 6 — Motivi di rifiuto
La Corte di appello puo' rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca nei seguenti casi:
- a)quando il certificato non e' stato trasmesso ovvero e' incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca;
- b)quando una decisione di confisca risulta essere gia' stata emessa, in via definitiva, per gli stessi fatti e nei confronti della stessa persona da uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- c)quando la decisione di confisca riguarda fatti che per l'ordinamento interno non costituiscono reato, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del presente decreto. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, il riconoscimento della decisione di confisca non puo' essere rifiutato in base al fatto che l'ordinamento interno non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione;
- d)quando la persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di confisca gode di immunita' riconosciute dallo Stato italiano che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
- e)quando dal certificato risulta che l'interessato non e' comparso personalmente e non e' stato rappresentato da un difensore o soggetto equiparato nel procedimento che si e' concluso con la decisione di confisca, salvo il caso in cui dal certificato risulti che l'interessato ha tempestivamente ricevuto, personalmente o attraverso il difensore o soggetto equiparato, notizia del procedimento e del fatto che la decisione avrebbe potuto essere presa in sua assenza o, dopo essere stato informato della possibilita' di riesame della decisione, ha comunque dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca ne' ha richiesto un nuovo procedimento;
- f)quando i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano;
- g)quando la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato;
- h)quando la decisione di confisca riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e per i quali non si applicano gli articoli 7 e seguenti del codice penale;
- i)quando la decisione di confisca, ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'articolo 2, lettera d), punto iv), della decisione quadro, provenga da uno Stato di emissione che non preveda, a condizione di reciprocita', il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca dell'autorita' italiana ordinata anch'essa ai sensi delle disposizioni sui poteri estesi di confisca. Nei casi previsti dal comma 1, prima di rifiutare il riconoscimento la Corte di appello deve consultare l'autorita' di emissione, anche tramite la Rete giudiziaria europea o il Ministro della giustizia. Il rifiuto del riconoscimento della decisione di confisca e' comunicato senza indugio allo Stato di emissione. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), la Corte di appello puo' imporre all'autorita' di emissione un termine entro il quale il certificato deve essere prodotto. In ogni caso, la Corte di appello procede al riconoscimento nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4. Quando l'esecuzione della decisione di confisca e' impossibile perche' il bene da confiscare e' gia' stato confiscato o e' scomparso o distrutto, ovvero non si trova nel luogo indicato nel certificato o la sua ubicazione non sia indicata con precisione, la Corte di appello ne da' comunicazione senza indugio allo Stato di emissione.
Testo vigente dal 2 settembre 2015
