Art. 15 — Condizioni per la trasmissione
La richiesta di notifica di un provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria e di ogni altro documento pertinente e la richiesta di recupero sono effettuate in presenza dei seguenti presupposti:
- a)quando non sia possibile procedere alla notifica o al recupero applicando le disposizioni e le procedure previste dall'ordinamento interno;
- b)quando il provvedimento amministrativo o giudiziario non e' soggetto a impugnazione. La richiesta di cui al comma 1 e' trasmessa ai sensi dell'articolo 16 e deve contenere i seguenti elementi:
- a)le generalita', la residenza o il domicilio del destinatario ove diverso dalla residenza e ogni altra informazione utile alla sua identificazione;
- b)una sintetica esposizione dei fatti e delle circostanze della violazione e la disciplina applicabile;
- c)l'indicazione delle disposizioni che consentono l'esecuzione secondo l'ordinamento interno e ogni altra informazione o documento, anche di natura giudiziaria, concernente la sanzione amministrativa pecuniaria e le eventuali impugnazioni;
- d)i dati identificativi dell'autorita' amministrativa o giudiziaria competente al gravame sulla sanzione amministrativa pecuniaria e, se diversa, dell'autorita' competente a fornire ulteriori informazioni sulla sanzione o sulle possibilita' di impugnazione. La richiesta di cui al comma 1 indica altresi':
- a)nel caso di richiesta di notifica di un provvedimento o di altro documento pertinente, lo scopo della notifica e il termine entro il quale deve essere eseguita;
- b)nel caso di richiesta di recupero, la data in cui la sentenza o il provvedimento e' divenuto esecutivo o definitivo anche a seguito di una decisione non piu' soggetta a impugnazione, una descrizione della natura e dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria, con l'indicazione dello stato della procedura sanzionatoria nonche' delle modalita' della notifica al trasgressore e all'obbligato in solido.
Testo vigente dal 21 luglio 2016
