Il trasportatore che commette la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 12-sexies, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000. Il trasportatore che non adempie agli obblighi di completa e corretta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 12-sexies, comma 2, nonche' all'obbligo di aggiornamento delle medesime informazioni ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000. Il trasportatore che commette la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 12-sexies, comma 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000. Il conducente che non adempie a ciascuno degli obblighi previsti dall'articolo 12-sexies, comma 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 600. Nel verbale di contestazione e' imposto l'obbligo di esibizione della documentazione mancante entro il termine di trenta giorni. All'accertamento delle violazioni consegue l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo fino all'esibizione della documentazione richiesta o comunque, per non piu' di trenta giorni, con affidamento in custodia a uno dei soggetti indicati dall'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in quanto compatibili. Il trasportatore che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 12-sexies, comma 7, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000. La sanzione e' irrogata dall'organo di controllo di cui all'articolo 12-sexies, comma 7, che ha effettuato la richiesta. Il committente, il vettore, lo spedizioniere, il contraente di cui all'articolo 12-sexies, commi 9 e 10, che non adempiono agli obblighi ivi previsti, sono soggetti alla sanzione di cui al comma 1, qualora il trasportatore abbia omesso di trasmettere la dichiarazione di distacco ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1, o secondo le modalita' di cui all'articolo 12- sexies, comma 11. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, si applicano anche nei confronti del trasportatore stabilito in un Paese terzo nel caso di violazione degli obblighi ivi previsti secondo le modalita' di trasmissione di cui all'articolo 12-sexies, comma 11. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano al conducente che effettua servizi di trasporto per un trasportatore stabilito in un Paese terzo. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono versati in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 21 marzo 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136~art12septies · fonte del testo

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