Art. 28 — Consolidamento integrale (articolo 24, paragrafi 2 e 5 della direttiva 2013/34/UE)
Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni «fuori bilancio» nonche' i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel bilancio consolidato, salvo quanto disposto dagli articoli 29 e 31.
Testo vigente dal 1 settembre 2015
