Art. 13-ter — Microcredito
1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111"
Testo vigente dal 28 dicembre 2024
