Art. 19 — Riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell'Unione europea
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 71.
Abrogato dal 26 giugno 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 71.
Abrogato dal 26 giugno 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 2011 al 26 giugno 2015. 154 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I certificati adeguati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera pp), rilasciati da uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione europea, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3, competenti per materia. Il riconoscimento dei certificati adeguati e' limitato alle qualifiche, alle funzioni ed ai livelli di competenza ivi specificati ed e' corredato da una convalida che attesti tale riconoscimento. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, con provvedimento dell'Amministrazione possono essere stabilite ulteriori limitazioni alle capacita', funzioni e livelli di competenza relativi ai viaggi costieri, ai sensi dell'articolo 9, o certificati alternativi rilasciati ai sensi dell'allegato I, regola VII/I. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 7, con provvedimento dell'Amministrazione sono stabilite modalita' per accertare che i lavoratori marittimi che chiedono il riconoscimento di certificati per le mansioni a livello direttivo posseggano un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136~art19 · fonte del testo
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