Art. 16 — Orario di lavoro e disposizioni sulla guardia
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 71.
Abrogato dal 26 giugno 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 71.
Abrogato dal 26 giugno 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 2011 al 26 giugno 2015. 365 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali ed i comuni che disimpegnano servizio di guardia di navigazione ovvero servizio di guardia in macchina fruiscono, ogni ventiquattro ore, di un periodo di riposo della durata minima di dieci ore, suddivisibile in non piu' di due periodi, uno dei quali ha una durata di almeno sei ore. In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo di riposo e' riducibile a non meno di sei ore consecutive, purche' tale riduzione non si protragga per piu' di due giorni consecutivi e siano fruite almeno settantasette ore complessive di riposo ogni sette giorni. Il servizio di guardia di navigazione e, laddove attivato, il servizio di guardia in macchina, al fine di prevenire la fatica e non compromettere l'efficienza di coloro che disimpegnano il servizio stesso, sono organizzati in turni di guardia alternati a turni di riposo la cui durata minima non e' inferiore a quanto prescritto nei commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive e' sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio. L'organizzazione del servizio di guardia di navigazione e del servizio di guardia in macchina compete al comandante della nave nel rispetto della tabella minima di sicurezza stabilita dall'Amministrazione. Il comandante puo' delegare l'organizzazione del servizio di guardia in macchina al direttore di macchina. L'organizzazione dei servizi di guardia di cui al comma 4, e' effettuata nel rispetto degli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108. Gli orari di guardia sono affissi in un luogo facilmente accessibile. Il comandante puo' disporre l'avvicendamento di coloro che sono chiamati a disimpegnare il servizio di guardia nei vari turni che compongono il servizio stesso, tenendo conto delle esigenze operative e delle condizioni di idoneita' al servizio delle persone impegnate. Nelle situazioni di emergenza ovvero in occasione di esercitazioni volte a preparare l'equipaggio a fronteggiare le situazioni di emergenza ovvero in presenza di situazioni operative eccezionali in occasione delle quali attivita' essenziali non sono rinviabili per motivi di sicurezza o di protezione ambientale e non e' stato possibile eseguire tali attivita' in precedenza, il comandante puo' disporre diversamente rispetto a quanto prescritto nel presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136~art16 · fonte del testo
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