Art. 2 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 71.
Abrogato dal 26 giugno 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 71.
Abrogato dal 26 giugno 2015
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2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 2011 al 26 giugno 2015. 1432 parole tolte, 10 parole aggiunte in 48 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:
tolto: a) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle sue articolazioni centrali individuate secondo le competenze attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211;
tolto: b) direzione marittima: l'ufficio della zona marittima, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, comma 2, del codice della navigazione e dell'articolo 2, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
tolto: c) autorita' marittima: gli uffici di cui all'articolo 16 del codice della navigazione, competenti per l'iscrizione della gente di mare;
tolto: d) lavoratore marittimo: ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave che ha ricevuto una formazione ed e' in possesso di un certificato, se richiesto dall'abilitazione posseduta, conforme ai requisiti riportati nell'allegato I;
tolto: e) comandante: l'ufficiale che esercita il comando di una nave;
tolto: f) ufficiale: un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti;
tolto: g) ufficiale di coperta: l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione qualificato in conformita' al capitolo II dell'allegato I;
tolto: h) primo ufficiale di coperta: l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave, se il comandante non e' in grado di esercitarlo;
tolto: i) allievo ufficiale di coperta: un membro dell'equipaggio che svolge attivita' formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di coperta;
tolto: l) direttore di macchina: l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;
tolto: m) ufficiale di macchina: l'ufficiale responsabile della guardia in macchina qualificato in conformita' al capitolo III dell'allegato I;
tolto: n) primo ufficiale di macchina: l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la responsabilita' della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave, se il direttore di macchina non e' in grado di esercitarla;
tolto: o) allievo ufficiale di macchina: un membro dell'equipaggio che svolge attivita' formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di macchina;
tolto: p) radio operatore: un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato adeguato rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione competente di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto, che abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi;
tolto: q) comune di guardia di coperta: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal comandante o dall'ufficiale di coperta;
tolto: r) comune di guardia in macchina: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal direttore o dall'ufficiale di macchina;
tolto: s) equipaggio: qualsiasi lavoratore marittimo imbarcato a bordo di una nave ai sensi dell'articolo 316 del codice della navigazione;
tolto: t) nave adibita alla navigazione marittima: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette od alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;
tolto: u) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo, le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;
tolto: v) nave petroliera: la nave costruita ed adibita per il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati alla rinfusa, in base al codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (IBC code);
tolto: z) nave chimichiera: la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code);
tolto: aa) nave gasiera: la nave, costruita od adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato liquefatto, od altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas (IBC code);
tolto: bb) nave da passeggeri: la nave adibita alla navigazione marittima abilitata al trasporto di piu' di dodici passeggeri;
tolto: cc) nave da pesca: la nave adibita alla cattura di pesce od altre risorse vive del mare;
tolto: dd) nave da passeggeri ro-ro: la nave da passeggeri espressamente progettata e costruita anche per il trasporto di veicoli con imbarco e sbarco sulle proprie ruote e di carichi, disposti su pianali od in contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote;
tolto: ee) viaggi costieri: i viaggi effettuati in prossimita' della costa come definiti dall'articolo 1, comma 1, punti 37, 39 e 40, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
tolto: ff) potenza di propulsione: la potenza di uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;
tolto: gg) norme radio: le norme radio, relative al servizio mobile marittimo adottate dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni;
tolto: hh) servizi radio: le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformita' delle norme radio, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, a discrezione dei singoli Stati membri e delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
tolto: ii) Convenzione STCW: la Convenzione internazionale sui requisiti minimi di addestramento, certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, nella sua versione aggiornata;
tolto: ll) annesso alla Convenzione STCW: il documento allegato alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
tolto: mm) codice STCW: il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia adottato con la risoluzione n. 2 dalla Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
tolto: nn) Convenzione SOLAS: la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
tolto: oo) compagnia di navigazione: la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l'armatore od il noleggiatore a scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario responsabilita' inerenti alla conduzione della stessa, assumendosi cosi' tutti i doveri e le responsabilita' gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del presente decreto;
tolto: pp) certificato adeguato: un certificato rilasciato e convalidato, di cui all'annesso alla Convenzione STCW, dalla amministrazione italiana competente, conformemente al presente decreto legislativo, che legittima il titolare a prestare servizio nella qualifica ed a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilita' menzionato sul certificato su una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio, potenza e propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa e' adibita;
tolto: qq) attestato di addestramento conseguito: qualsiasi documento valido, diverso da un certificato adeguato, rilasciato dall'amministrazione italiana competente o da istituti, enti e societa' autorizzate dall'amministrazione italiana competente, che dimostri l'avvenuto addestramento prescritto;
tolto: rr) funzioni: una serie di compiti, servizi e responsabilita', come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;
tolto: ss) servizio di navigazione: il servizio svolto a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un certificato adeguato ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica;
tolto: tt) riconosciuto: riconosciuto dall'amministrazione italiana competente in conformita' delle disposizioni del presente decreto;
tolto: uu) Paese terzo: il Paese che non e' uno Stato membro dell'Unione europea;
tolto: vv) convalida: il documento di riconoscimento emesso dall'autorita' competente di uno Stato membro;
tolto: zz) riconoscimento: l'accettazione da parte dell'autorita' italiana competente del certificato adeguato o del certificato rilasciato da un altro Stato parte della Convenzione STCW;
tolto: aaa) Stato membro ospitante: lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato adeguato o di un altro certificato;
tolto: bbb) ispettore: soggetto appartenente unicamente al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53;
tolto: ccc) mese: un mese civile od un periodo di trenta giorni risultante dalla somma di periodi dalla durata inferiore ad un mese;
tolto: ddd) comitato: comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002;
tolto: eee) agenzia: l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136~art2 · fonte del testo
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