Art. 15 — Responsabilità delle compagnie di navigazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 71.
Abrogato dal 26 giugno 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 71.
Abrogato dal 26 giugno 2015
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2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 2011 al 26 giugno 2015. 391 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: La compagnia di navigazione assicura che a bordo delle sue navi:
tolto: a) i lavoratori marittimi possiedono un certificato adeguato ovvero un certificato munito di convalida, in conformita' alle disposizioni del presente decreto;
tolto: b) l'equipaggio sia formato in conformita' alle disposizioni in materia di tabella minima di sicurezza di cui all' articolo 16, commi 4 e 5, del presente decreto;
tolto: c) la documentazione ed i dati relativi ai lavoratori marittimi siano conservati, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, e tenuti a disposizione ed includano, tra l'altro, documenti e dati relativi alla loro esperienza, formazione, idoneita' fisica e competenza ai fini dei compiti loro assegnati;
tolto: d) i lavoratori marittimi, all'atto dell'ammissione in servizio su una nave, familiarizzino con i loro compiti specifici e con i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le caratteristiche della nave, rilevanti ai fini dei loro compiti abituali e di emergenza;
tolto: e) l'equipaggio sia in grado di coordinare le proprie attivita' nelle situazioni di emergenza ed adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento. La compagnia di navigazione, il comandante ed i membri dell'equipaggio sono individualmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del corretto adempimento delle disposizioni di cui al comma 1, nonche' dell'adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro dell'equipaggio possa contribuire con le proprie cognizioni e capacita' alla sicurezza della nave. La compagnia di navigazione fornisce al comandante della nave istruzioni scritte, secondo quanto disposto dalla regola VIII/2 della Convenzione STCW e della sezione A-VIII/2 del codice, che indicano le strategie e le procedure da seguire per garantire che ogni membro dell'equipaggio appena imbarcato abbia la ragionevole possibilita' di familiarizzarsi con l'equipaggiamento della nave, le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto assolvimento dei suoi compiti, prima che essi gli siano demandati. Tali strategie e procedure includono la previsione di un lasso di tempo ragionevole durante il quale il lavoratore marittimo neoassunto abbia l'opportunita' di conoscere:
tolto: a) l'equipaggiamento specifico che utilizzera' o fara' funzionare;
tolto: b) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di emergenza specifiche della nave e' le disposizioni necessarie per il corretto adempimento dei compiti assegnatigli;
tolto: c) la designazione di un membro esperto dell'equipaggio che avra' la responsabilita' di assicurargli la comunicazione delle informazioni essenziali in una lingua a lui comprensibile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;136~art15 · fonte del testo
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