Art. 26 — Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
All'articolo 43 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, il secondo periodo, e' abrogato;
- b)al comma 4, le parole: «Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 13,».
Testo vigente dal 21 luglio 2016
