Art. 2 — Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: «f-bis) le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro. Tali imprese potranno esercitare la revisione legale a condizione che il responsabile dell'incarico che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione soddisfi i requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera a).».
Testo vigente dal 21 luglio 2016
