Art. 7 — Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' sostituito dal seguente: «2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, la cancellazione dal Registro.».
Testo vigente dal 21 luglio 2016
