Art. 4 — Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice, almeno una volta l'anno, l'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.»;
- b)dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Nell'ambito della convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma 1-bis, vengono definite le modalita' di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie, di cui al comma 2, che hanno gia' formato oggetto di esame universitario.»;
- c)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia puo' integrare e specificare le materie di cui al comma 2».
Testo vigente dal 21 luglio 2016
