Art. 3 — Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri
Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva le seguenti competenze:
- a)l'alta direzione e la responsabilita' generale delle politiche per la resilienza dei soggetti critici;
- b)l'adozione della strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 6, sentito il Comitato interministeriale per la resilienza di cui all'articolo 4. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, lettera a), e dell'attuazione della strategia di cui all'articolo 6, il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive per la resilienza dei soggetti critici, sentito il Comitato interministeriale per la resilienza di cui all'articolo 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' delegare a un Ministro senza portafoglio, ovvero a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le competenze in materia di resilienza dei soggetti critici ad esso attribuite, ad eccezione di quelle di cui al comma 1. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla resilienza dei soggetti critici aggiorna il Presidente del Consiglio dei ministri sull'esercizio delle competenze delegate ai sensi del comma 3.
Testo vigente dal 23 settembre 2024
