Art. 82 — Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 163, comma 1, del Codice, le parole: "che ha rilasciato il brevetto di base" sono soppresse. All'articolo 163, comma 2, lettera d), del Codice, le parole: "numero o data" sono sostituite dalle seguenti: "numero e data".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
