Art. 72 — Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 149, comma 2, del Codice le parole: "una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana" sono sostituite dalle seguenti: "un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonche' da una copia degli eventuali disegni".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
