Art. 48 — Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 99 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
