Art. 47 — Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 97, comma 1, lettera e), del Codice, la parola: "trattisi" e' sostituita dalla seguente: "trattasi". All'articolo 97, comma 1, lettera e), del Codice, le parole: "non presenta i requisiti richiesti" sono sostituite dalle seguenti: "e i relativi allegati non consentano l'identificazione della topografia e la valutazione dei requisiti di cui alla lettera a)".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
