Art. 39 (All. 1C - Accordo)

[1]1. Nell'assicurare un'efficace protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi (1967), i Membri assicurano la protezione delle informazioni segrete conformemente al paragrafo 2 e quelle dei dati forniti alle autorita' pubbliche o agli organismi pubblici conformemente al paragrafo 3. 2. Le persone fisiche e giuridiche hanno la facolta' di vietare che, salvo proprio consenso, le informazioni sottoposte al loro legittimo controlo siano rivelate a terzi oppure acquisite o utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche commerciali 10 nella misura in cui tali informazioni:

  • a)siano segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
  • b)abbiano valore commerciale in quanto segrete; e
  • c)siano state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione intese a mantenerle segrete. 3. I Membri, qualora subordinino l'autorizzazione della commercializzazione di prodotti chimici farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, assicurano la tutela di tali dati da sleali usi commerciali. Essi inoltre proteggono detti dati dalla divulgazione, salvo nei casi in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico o a meno che non vengano prese misure atte a garantire la protezione dei dati contro sleali usi commerciali.

[2]---------------

[3]10 Ai fini della presente disposizione per "modo contrario a leali pratiche commerciali" si intendono almeno pratiche quali violazione di contratto, abuso di fiducia e istigazione alla violazione; l'espressione inoltre comprende l'acquisizione di informazioni segrete da parte di terzi che sapevano, o hanno commesso una grave negligenza nel non sapere, che l'acquisizione implicava tali pratiche.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art39 · fonte del testo

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