Art. 13 — Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 21 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica, purche' l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:
- a)del loro nome e indirizzo;
- b)di indicazioni relative alla specie, alla qualita', alla quantita', alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
- c)del marchio d'impresa se esso e' necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
