Art. 37 — Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 64 del Codice, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attivita' inventiva, e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terra' conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonche' del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, puo' essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.". All'articolo 64, comma 3, del Codice, le parole: "od acquistare" sono sostituite dalle seguenti: "od acquisire" e dopo le parole: "del canone" e' inserita la seguente: "o". All'articolo 64, comma 4, del Codice, la parola: "amminisirazione" e' sostituita dalla seguente: "amministrazione".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
