Art. 25 — Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 45, comma 1, del Codice, le parole: "invenzioni nuove" sono sostituite dalle seguenti: "invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e". All'articolo 45, comma 3, del Codice, la parola: "concerna" e' sostituita dalla seguente: "concerne". All'articolo 45 del Codice 1 commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "4. Non possono costituire oggetto di brevetto:
- a)i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- b)le varieta' vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varieta' vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varieta' vegetale, anche se detta modifica e' il frutto di un procedimento di ingegneria genetica. 5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonche' ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.". All'articolo 45 del Codice dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente: " 5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
