Art. 36 — Modifiche alla rubrica ed all'articolo 61 del decreto legislativo IO febbraio 2005, n. 30
[1]L'articolo 61 del Codice e' sostituito dal seguente:
[2]"Art. 61"
[3](Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari)
[4]1. Fatto salvo quanto previsto per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari, sono concessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
