Art. 36 — Modifiche alla rubrica ed all'articolo 61 del decreto legislativo IO febbraio 2005, n. 30

[1]L'articolo 61 del Codice e' sostituito dal seguente:

[2]"Art. 61"

[3](Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari)

[4]1. Fatto salvo quanto previsto per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari, sono concessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.".

Testo vigente dal 18 agosto 2010

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131~art36 · fonte del testo

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