Art. 61 — Modifiche all'articolo 135 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 135, comma 1, del Codice, la parola: "alti" e' sostituita dalla seguente: "altri": All'articolo 135, comma 2, del Codice, le parole: "istituita con regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127" sono soppresse. All'articolo 135, comma 3, del Codice, la parola: "preidente" e' sostituita dalla seguente: "presidente".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
