Art. 33 — Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 56 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed e' sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione e' confermato a decorrere dalla data in cui e' pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o la limitazione.". All'articolo 56, comma 3, del Codice, dopo le parole: "di opposizione" sono aggiunte le seguenti: "o limitato a seguito della procedura di limitazione.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
