Art. 90 — Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 175 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Qualsiasi interessato puo', senza con cio' assumere la qualita' di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
