Art. 124 — Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 242 del Codice, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: " 2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il mantenimento in vita delle domande e delle privative per novita' vegetali gia' depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione della privativa in conformita' all'articolo 25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
