Art. 25 — Tasse di concessione governativa
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1998 al 19 marzo 2005. 294 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: All'articolo 9, titolo IV, della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, modificato da ultimo con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono apportate le seguenti modifiche:
tolto: a) al punto 1 sono soppresse le parole: "e per nuove varieta' vegetali" nonche' le parole: "legge 14 ottobre 1985; n. 620";
tolto: b) al punto 2 sono soppresse le parole: "e licenza speciale su brevetti per nuove varieta' vegetali". Dopo l'articolo 9 della tabella annessa al decreto ministeriale di cui al comma 1, e' aggiunto il seguente articolo 9-bis: "Art. 9-bis. - 1. Privativa per nuove varieta' vegetali:
tolto: a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione) L. 350.000;
tolto: b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa): 1................................ L. 150.000 2................................ " 200.000 3................................ " 250.000 4................................ " 300.000 5................................ " 350.000 6................................ " 400.000 7................................ " 450.000 8................................ " 500.000 9................................ " 550.000 10................................ " 600.000 11................................ " 650.000 12................................ " 700.000 13................................ " 750.000 14................................ " 800.000 15................................ " 850.000 16................................ " 900.000 17................................ " 950.000 18................................ " 1.000.000 19................................ " 1.050.000 20 e successive " 1.100.000 2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varieta' vegetali:
tolto: a) per la domanda: L. 800.000;
tolto: b) per la concessione: L. 2.700.000. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varieta' vegetali: per ogni privativa L. 120.000; per la lettera di incarico L. 50.000. La tassa di domanda per nuova varieta' vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non e' rimborsabile.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-03;455~art25 · fonte del testo
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