Art. 102 — Modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 189, comma 1, del Codice, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: " g-bis) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
