Art. 103 — Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 191, comma. 2, del Codice, le parole: "Su richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta" e dopo le parole: "fissato il termine" sono aggiunte le seguenti: "ovvero due mesi dalla data di ricezione da parte dell'istante della comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale termine scade successivamente, ovvero la rifiuta".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
