All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

  • 1)"AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
  • 2)"ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
  • 3)"AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
  • 4)"Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
  • 5)"CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
  • 6)"Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;». All'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' parte del SEVIF e partecipa alle attivita' che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo. 1-ter. L'ISVAP, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, prende in considerazione le eventuali ricadute della sua azione sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. »;
  • b)il comma 4 e' abrogato. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF»;
  • b)al comma 1 le parole: «Ministero delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico» e le parole: «le disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'Unione europea». All'articolo 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'ISVAP, secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l'AEAP e le altre autorita' di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione europea e le autorita' di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. L'ISVAP adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane o a terzi senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite.»;
  • b)dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, l'ISVAP puo' concludere con l'AEAP e con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; puo', inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».

Testo vigente dal 8 agosto 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-07-30;130~art5 · fonte del testo

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