Art. 3 — Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210
All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: «c-bis) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
- c-ter)"CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;»;
- b)alla lettera r), numero 3), le parole: «alla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «all'AESFEM». All'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in Italia alla Consob e ai sistemi italiani, nonche' al CERS, alle autorita' designate dagli altri Stati membri dell'Unione europea, all'AESFEM e alla Banca centrale europea. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea alla Consob e ai sistemi italiani, notificata ai sensi del comma 5.». All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le parole: «alla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «all'AESFEM». Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e' inserito il seguente: «Art. 11-bis (Collaborazione con l'AESFEM). - 1. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con l'AESFEM per le finalita' previste dal presente decreto.».
Testo vigente dal 8 agosto 2012
