Art. 11 — Misure a favore della flessibilità dell'offerta nel mercato del gas naturale

Al fine di promuovere la liquidita' del mercato all'ingrosso del gas naturale, le misure di cui all'articolo 9, comma 1, prevedono l'obbligo, per i soggetti investitori che si avvalgano di dette misure, di offrire in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal Gestore dei mercati energetici i' quantitativi di gas naturale agli stessi resi disponibili nel periodo invernale attraverso i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 9. Al fine di consentire che i clienti finali del mercato del gas naturale possano beneficiare della maggiore flessibilita' dell'offerta nel mercato all'ingrosso del gas naturale a seguito dell'implementazione delle misure di cui al presente decreto legislativo, l'Autorita' di regolazione definisce entro il 28 febbraio 2011 la disciplina del bilanciamento di merito economico nel mercato del gas naturale, su indirizzi del Ministero, in maniera tale che essa sia applicata a far data dal 1° aprile 2011. Il sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, comprende le piattaforme di negoziazione e il mercato del gas naturale gestiti dal soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al quale si applicano le disposizioni relative alle cessioni di gas naturale destinato ad essere immesso direttamente nelle reti di trasporto e di distribuzione per essere successivamente erogato.

Testo vigente dal 18 agosto 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;130~art11 · fonte del testo

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