Al fine di incentivare la realizzazione di ulteriore capacita' di stoccaggio per una maggiore concorrenzialita' e sicurezza del mercato del gas naturale, nonche' di tutelare le iniziative di stoccaggio gia' intraprese, i soggetti diversi da quelli titolari delle infrastrutture di stoccaggio o dei progetti di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 per lo sviluppo di capacita' di stoccaggio complessivamente non superiore a 4 miliardi di metri cubi. Le modalita' tecnico-operative sono definite con decreto di natura non regolamentare dal Ministro dello sviluppo economico. Le singole iniziative di stoccaggio sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, resta ferma la possibilita' per gli stessi soggetti di avvalersi delle disposizioni in materia di esenzione dall'accesso dei terzi relative a nuove capacita' di stoccaggio di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239. I contratti per l'accesso e l'utilizzo dello stoccaggio tra i soggetti di cui al comma 1 ed i clienti finali di cui all'articolo 6, prevedono corrispettivi determinati in esito alle procedure concorsuali di selezione dei soggetti finanziatori, garantendo comunque, in caso di incompleta assegnazione della nuova capacita' di stoccaggio, il riconoscimento di corrispettivi commisurati ai soli costi per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture determinati dall'Autorita' di regolazione. Ai fini di favorire la realizzazione dei progetti delle infrastrutture di stoccaggio di cui al presente decreto, il contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' stabilito pari all'1 per cento del valore della nuova capacita' di stoccaggio di gas naturale effettivamente entrata in operativita' ed e' corrisposto unicamente ai Comuni dove hanno sede i relativi stabilimenti che lo destinano, per almeno il 60 per cento, a favore delle persone residenti e delle imprese aventi sedi operative nei medesimi Comuni.

Testo vigente dal 18 agosto 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;130~art8 · fonte del testo

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