Art. 10 — Norme transitorie
Le misure di cui all'articolo 9, comma 1, prevedono che, almeno per il primo anno termico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a fronte dei medesimi corrispettivi determinati dall'Autorita' di regolazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ai soggetti investitori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), che abbiano fatto richiesta di avvalersi di dette misure sia riconosciuta, relativamente alla quota di capacita' di stoccaggio loro assegnata e non ancora entrata in esercizio, la differenza, se positiva, tra le quotazioni del gas naturale nel periodo invernale e nel periodo estivo del medesimo anno termico come rilevata sulla base di metodologie e in mercati europei di cui all'articolo 9, comma 6. La determinazione degli importi da riconoscere ai soggetti investitori ai sensi del comma 1, nonche' l'erogazione della differenza tra detti importi ed i corrispettivi determinati ai sensi del medesimo comma e' affidata al Gestore dei servizi energetici. Gli oneri relativi sono inclusi nei servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalita' dei clienti finali del mercato del gas naturale.
Testo vigente dal 18 agosto 2010
