Il soggetto che aderisce all'attuazione delle misure disciplinate al presente comma:

  • a)assume un impegno vincolante, anche in termini di caratteristiche prestazionali e tempi di realizzazione, a sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o a potenziare quelle esistenti, nell'ambito delle iniziative di sviluppo infrastrutturale di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, che complessivamente rendano disponibile nuova capacita' di stoccaggio di gas naturale per un volume pari a 4 miliardi di metri cubi. L'impegno puo' essere assolto, mediante stipula di appositi contratti:
  • 1)con imprese di stoccaggio controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, sulle quali ricadra' la responsabilita' per la puntuale realizzazione delle capacita' infrastrutturali oggetto dell'impegno e graveranno direttamente i connessi obblighi;
  • 2)con imprese di stoccaggio diverse da quelle del numero 1) in cui si definiscono i casi di inadempimento e le adeguate forme di garanzia in capo ai soggetti realizzatori;
  • b)si impegna a consentire la partecipazione di soggetti investitori, anche raggruppati in forme consortili, alle iniziative di sviluppo infrastrutturale di cui alla lettera a), selezionati sulla base delle procedure di cui all'articolo 6, comma 5, per un volume complessivo pari a 4 miliardi di metri cubi cosi' riservati:
  • 1)1 miliardo di metri cubi alle aggregazioni di clienti finali corrispondenti a piccole e medie imprese di cui all'articolo 6, comma 2;
  • 2)1 miliardo di metri cubi a clienti finali corrispondenti a soggetti produttori di energia elettrica limitatamente ai loro impianti alimentati unicamente a gas naturale;
  • 3)2 miliardi di metri cubi, a cui si aggiungono gli eventuali volumi non assegnati di cui al punto 1, ai clienti finali industriali di cui all'articolo 6, comma 1;
  • c)si impegna, per ciascun anno termico, a fornire i servizi relativi alle misure di cui all'articolo 9, comma 2, per un volume pari al 50 per cento delle capacita' di stoccaggio non ancora entrate in servizio in tempo utile per l'anno termico relativo e per cui sia stata richiesta l'anticipazione dei benefici secondo quanto previsto dall'articolo 9. L'Autorita' di regolazione determina il volume sopra indicato nonche' le condizioni economiche di fornitura del servizio. Le condizioni economiche prevedono corrispettivi non superiori a corrispettivi massimi determinati con riferimento alle quotazioni del gas naturale all'ingrosso nei diversi periodi dell'anno e rilevabili nei mercati europei individuati dall'Autorita' di regolazione. In alternativa all'erogazione dei servizi alle predette condizioni, il medesimo soggetto corrisponde, per ciascun anno termico, al Gestore dei servizi energetici un importo commisurato al predetto volume secondo una proporzione lineare che vale 60 milioni di euro in corrispondenza di I miliardo di metri cubi e 120 milioni di euro per 2 miliardi di metri cubi, a titolo di compensazione degli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici per le misure di cui all'articolo 9. Il soggetto per cui ricorrono, con riferimento ad un anno convenzionale, le condizioni di superamento del valore-soglia di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero, ove applicabile, del valore-soglia di cui all'articolo 3, comma 5, svolge, per i due successivi anni termici, procedure di cessione di gas naturale con le modalita' di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. IO2, per volumi complessivamente non superiori a 4 miliardi di metri cubi da offrire secondo tempi determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in ragione del superamento, da parte del medesimo soggetto, del relativo valore-soglia e delle condizioni di mercato. Il soggetto di cui al comma 1 trasmette al Ministero, all'Autorita' garante ed all'Autorita' di regolazione entro l'1 settembre di ciascun anno un piano, o un aggiornamento del piano in essere, per la realizzazione della nuova capacita' di stoccaggio di cui al comma 1 selezionando le infrastrutture di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, comprensivo dei tempi e dei costi di realizzazione. Il piano e' volto allo sviluppo della nuova capacita' di stoccaggio secondo criteri di efficacia, celerita' ed efficienza, salvo casi di insuperabili impedimenti tecnici, ed e' realizzato non oltre 5 anni dall'adesione delle misure. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' di regolazione, e' accettato il piano di cui al comma 3, e i relativi aggiornamenti, fermo restando l'obbligo per i soggetti che realizzano le infrastrutture di stoccaggio di richiedere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle infrastrutture e, ove necessario, le relative variazione Ilei programmi di lavoro delle concessioni di stoccaggio interessate. Nell'accettazione del piano si tiene preferenzialmente conto dei progetti caratterizzati dal minor costo e dai minori tempi di realizzazione. Con l'accettazione il piano diviene vincolante per il soggetto di cui al comma 1. La vigilanza sul rispetto del piano di cui al comma 4 ovvero delle procedure di cessione di gas naturale di cui al comma 2 e' attribuita all'Autorita' garante la quale, nei casi di omesso, ritardato, parziale od inesatto adempimento, avvia un'istruttoria con le modalita' ed i poteri di cui al Titolo II, Capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'esito della quale, accertata la responsabilita' del soggetto obbligato, sentito il Ministero, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'anno precedente. Oltre alla suddetta sanzione, in caso di ritardo nella realizzazione delle misure nei termini previsti, l'Autorita' garante irroga al medesimo soggetto una sanzione non superiore a 15 milioni di euro per ogni mese di ritardo.

Testo vigente dal 18 agosto 2010

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