Art. 12 — Norme finali, entrata in vigore
Il Dipartimento per l'energia del Ministero, anche avvalendosi dell'Autorita' di regolazione, presta assistenza all'Autorita' garante per le verifiche degli impegni assunti dai soggetti nell'ambito delle disposizioni del presente provvedimento. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 18 agosto 2010
